Giustizia, perché votare NO al Referendum
La “riforma” Nordio ignora volutamente i tempi della giustizia e la disastrosa condizione carceraria. Come ogni gesto del governo Meloni serve solo a deformare la cornice dei diritti e i rapporti di forza tra le classi [Enio Minervini]
I problemi più gravi della giustizia italiana sono due:
- i tempi della giustizia, sia penale che civile, che consentono ai più forti, attraverso il patrocinio di costosi avvocati, di negare giustizia procrastinando i processi e, anche in sede civile, negando diritti ai più fragili, sia nei rapporti di lavoro che nella vita civile quotidiana;
- lo stato disastroso delle carceri, il sovraffollamento e la presenza, strettamente legata al primo punto, di un numero abnorme di detenuti per reati facenti riferimento direttamente a disagio economico o sociale, spesso in attesa di giudizio per anni.
Pertanto i problemi più gravi della giustizia italiana sono problemi che affliggono le classi sociali meno abbienti a vantaggio dei più forti.
Ed allora la prima riflessione da fare è che è assolutamente evidente come la riforma della Giustizia del Governo Meloni non tocchi minimamente questi due punti, per ammissione, si noti, dello stesso Ministro Nordio.
D’altronde, in questa materia come in tutte le altre, il segno sociale del Governo delle destre non è certo quello di sollevare gli afflitti ed affliggere i potenti, ma l’esatto contrario. Ogni ragionamento tecnico sul merito della “riforma”, infatti, deve comunque avere la capacità di unire i puntini, ovvero di collegarsi alle ripetute manomissioni del governo Meloni della Costituzione (l’Autonomia differenziata e, in prospettiva il premierato) ma anche alle forzature dei limiti, già molto angusti, all’esercizio del conflitto sociale, alla libertà di movimento dei migranti, agli stili di vita oltre che agli attacchi alle condizioni di lavoro delle classi subalterne.
Dunque quali sono i pilastri della riforma e quale ne è il segno autentico sulla base del quale orientarsi per un sì o un no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi?
- La separazione delle carriere. È il punto più conosciuto e su cui il dibattito spesso di concentra, eppure sembra essere quello ad impatto più limitato. Con le norme attuali la possibilità di passaggio dal ruolo della magistratura requirente a quella giudicante, o viceversa, è limitatissimo. Oltre il 99% dei magistrati svolge il medesimo ruolo per tutta la carriera lavorativa. Il rilievo pratico della riforma è pertanto sotto l’1%.
Rimane caso mai una considerazione teorica da fare: immaginare e spingere, sul drammatico modello americano, la magistratura requirente non più come un corpo dello Stato con una cultura di terzietà nei confronti dell’indagato, ma come una sorta di avvocato dell’accusa, vuol dire di per sé minare le garanzie di giustizia nel processo. Un tema per ora teorico, ma in relazione ai punti che seguono, assume caratteri pratici inquietanti.
- I metodi di elezione dei membri del CSM. Attualmente sono eletti. Nello specifico, per due terzi sono magistrati “togati” eletti da tutti i magistrati, per un terzo sono “laici”, cioè professori universitari di diritto e avvocati esperti, eletti a maggioranza qualficata dal Parlamento. A questi si aggiungono il Presidente della Repubblica che lo presiede oltre al primo Presidente e al Procuratore generale della Cassazione.
La riforma Meloni/Nordio prevede invece che siano sorteggiati. I “togati” saranno sorteggiati dall’elenco di tutti i magistrati in servizio d’Italia (sic!). I “laici” saranno sorteggiati da una lista che, preparata dal Parlamento, avrà chiaramente una derivazione dalla maggioranza di Governo in carica.
Qual è il significato profondo di questo cambiamento e perché è evidente che in questo modo il Governo potrà creare le condizioni per un controllo sulla magistratura più forte che oggi, piegandola alle proprie esigenze?
Il sorteggio rende inevitabilmente meno autorevole i componenti nominati. Non c’è merito in una lotteria. Ma soprattutto il sorteggio toglie responsabilità in quanto rende il sorteggiato totalmente disancorato da un pensiero, da una cultura, da un progetto di miglioramento delle cose su cui esercita il suo ruolo. Non si è vincolati da nulla e da nessuno e si esercita il proprio potere a piacimento. Ma soprattutto, si ponga mente alle differenze della composizione della platea da cui si sorteggiano i membri togati e quelli laici. Questi ultimi saranno, come detto, sorteggiati da una lista gestita dalla maggioranza di Governo. Avranno pertanto una omogeneità di vedute e possibilità di coordinamento reciproco, oltre che un debito di riconoscenza per il potere che gli ha donato la possibilità di essere sorteggiati.
I magistrati togati, invece, sorteggiati a caso dall’elenco di tutti i magistrati e le magistrate d’Italia, saranno monadi piovute casualmente nel CSM, senza un senso, un progetto né relazioni in grado di difendersi dai ben più agguerriti membri laici di ispirazione governativa.
Questo aspetto crea già le prime, ma non uniche, condizioni per un controllo della maggioranza governativa sulla magistratura.
- L’Alta Corte Disciplinare. Questo organismo è creato ex novo dalla riforma Nordio e sostutuisce, nell’azione disciplinare verso i magistrati, i ruoli attualmente a carico del CSM. Quali sono le caratteristiche principali e i punti critici?
- Di questa Corte potranno far parte, per la parte “togata” solo magistati di Cassazione escludendo clamorosamente tutti i magistrati e magistrate che svolgono questo ruolo ogni giorno in tutta Italia. Il che vuol dire creare una magistratura di serie A ed una di serie B, dove la “supremazia” della Cassazione non è una “primazia” funzionale al sistema processuale ma diventa disciplinare e, per certi versi, ontologica. Questo ambito crea una forma di dipendenza interna alla magistratura che ritengo non sia giustificabile.
Ai membri togati si affiancano i membri “laici”, alcuni nominati dal Presidente della Repubblica, altri sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento.
- La riforma rimanda alla legge ordinaria la composizione dei collegi dell’Alta Corte Disciplinare. I magistrati requirenti e giudicanti devono essere rappresentati, ma nulla impedisce che siano in stretta minoranza nel singolo collegio. In tal caso la funzione disciplinare nei confronti dei magistrati sarebbe facilmente sotto il controllo della maggioranza governativa anche con funzione intimidatoria, accentuandone il controllo.
- Se la riforma passasse, il ricorso contro una sanzione disciplinare a carico di un magistrato non sarebbe più esercitabile presso un organo terzo come la Corte di Cassazione, come oggi avviene, ma sarebbe di competenza della medesima Alta Corte disciplinare che ha comminato in prima istanza la sanzione, con evidente autoreferenzialità dell’organo.
Quale disegno complessivo emerge dall’analisi, per quanto possibile sintetica, di questi singoli aspetti.
Una magistratura sotto il controllo del governo, con la parte requirente non più collegata per appartenenza e carriera a quella giudicante, quindi delineata come una sorta di “avvocatura dell’accusa” e non come organo terzo vincolato alla ricerca di prove anche a favore dell’accusato; una magistratura quindi forte con i deboli, ma al tempo stesso debole con i forti, ed anzi soggetta al controllo del potere governativo e all’azione disciplinare e organizzativa delle derivazioni del potere medesimo. Come oggi, probabilmente, ma anche molto più di oggi e in maniera più efficace.
Un esempio tra i tanti: un caso che scotta, che coinvolge pezzi di potere politico e di governo, magari per gravissimi fatti di corruzione diventa per un magistrato un caso che potrebbe sottoporlo al controllo disciplinare di una Corte fortemente condizionata da quello stesso potere su cui deve esercitare giustizia.
In ogni caso, nessuno dei problemi più gravi che affliggono il sistema di giustizia italiano, come scritto all’inizio di questo articolo, viene toccato, affrontato, e tanto meno risolto.
Per questi motivi, il 22 e 23 marzo occorre VOTARE NO alla riforma costituzionale della destra italiana.

